Informazioni

Qui puoi trovare tutte le informazioni utili per attivare e gestire le tue forniture di energia e gas

Scambio di informazioni con gli operatori

Indirizzi di posta elettronica a cui far pervenire le comunicazioni relative alla sostituzione del venditore nella fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione n. 138/04: amministrazione@agreenenergy.it – pec agreenenergy@legalmail.it

Numero di fax edi il recapito di posta a cui far pervenire in alternativa la documentazione nel caso previsto all’art. 3 comma 2: 0444/432052 o presso la sede legale di Via Trento 47 – Lonigo (VI)

Autolettura

Comunicando l’autolettura saremo in grado di inviarti una bolletta sempre in linea con i tuoi consumi, anche in assenza di una lettura effettiva da parte del distributore locale.

Come effetuare l’autolettura

Ti informiamo che se il tuo contatore è elettronico e teleletto non è più necessario comunicarci l’autolettura (Delibera 738/16 ARERA). In tal caso, i nostri sistemi rilevano automaticamente che per la fornitura da te indicata non occorre l’autolettura.

Se eccezionalmente la telelettura non venisse rilevata per due mesi consecutivi, troverai in fattura consumi stimati e potrai allora comunicare la lettura.

RICORDA: la lettura da te comunicata verrà utilizzata per il calcolo della prossima bolletta, a meno che non venga annullata dal distributore. Inoltre, nel caso in cui la comunicazione dell’autolettura avvenisse al di fuori del periodo indicato potrebbero essere presenti in fattura consumi stimati.

Se devi fare una voltura o cambiare Fornitore e non hai il contatore elettronico potrai comunicarci l’autolettura (Delibera 100/2016/R/COM); questa sarà poi verificata dal Distributore e potrebbe essere utilizzata per calcolare l’ultima fattura.

Potrai effettuare la comunicazione tra i 5 giorni lavorativi precedenti e i 3 giorni lavorativi successivi alla data di decorrenza della voltura o del cambio Fornitore; la lettura sarà ricondotta alla data effettiva di attivazione contrattuale.

Come comunicare l’autolettura:

Nella comunicazione devi indicare:

  • il tuo numero cliente di 9 cifre, che trovi sulla prima pagina della bolletta
  • la lettura presente sul contatore (solo le cifre prima della virgola)

Puoi comunicarci la tua autolettura:

  • via mail, scrivendo a ...
  • telefonicamente, al numero ...
  • via fax, al numero ...

Guida alla lettura della bolletta

Con la deliberazione 501/2014/R/com, l’Autorità ha approvato nuovi criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane, allo scopo di adeguare, razionalizzare e semplificare le informazioni contenute nelle bollette medesime.

Il provvedimento prevede tra le altre cose che i venditori pubblichino sul proprio sito internet una guida alla lettura della bolletta, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati, che puoi scaricare cliccando sul pulsante qui a fianco.

Mix energetico

Il Mix energetico è l’insieme delle fonti primarie che si utilizzano per produrre l'energia elettrica.

Una fonte primaria è una fonte di energia presente in natura e che quindi non deriva da nessuna altra forma di energia.

Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, si riportano le informazioni relative alla composizione del del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano e del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta, riferite agli ultimi due anni disponibili e determinati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Fonti primarie utilizzate Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni precedenti Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti
Anno 2020 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2019
Fonti rinnovabili 5,64% 8,46% 45,04% 41,74%
Carbone 10,76% 12,38% 6,34% 7,91%
Gas naturale 73,09% 68,10% 42,28% 43,20%
Prodotti petroliferi 0,80% 0,79% 0,48% 0,50%
Nucleare 5,16% 5,38% 3,22% 3,55%
Altre fonti 4,55% 4,89% 2,64% 3,10%

I dati riferiti al 2019 sono consuntivi

I dati riferiti al 2020 sono pre-consuntivi

Canone RAI in bolletta

Riferimenti utili

Eventuali dichiarazioni di non detenzione di apparecchi radiotelevisivi o altre motivazioni di esenzione dovranno seguire le procedure indicate sul sito www.canone.rai.it.

Per eventuali dubbi o richieste di chiarimenti è necessario contattare il numero verde gratuito 800938362 messo a disposizione dalla RAI.

Per maggiori informazioni puoi consultare le FAQ.

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge R.D.L.21/02/1938 n.246 pagare il canone TV.

Trattandosi di un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.

Il pagamento avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. 

Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio di ogni anno.

Bonus sociali energia e gas

Si tratta di un regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.

Viene erogato sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale ed è uno strumento che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per l’energia elettrica e/o il gas.

Il bonus gas per i clienti indiretti (cioé che utilizzino impianti centralizzati condominiali) viene invece erogato in un’unica soluzione attraverso l’emissione di un bonifico domiciliato.

Bonus Elettrico

Possono ottenere il bonus i clienti domestici con un contratto di fornitura elettrica che appartengano ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro, oppure ad un nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.

La domanda per accedere a questa agevolazione va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane), utilizzando gli appositi moduli.

Bonus gas

Possono ottenere il bonus i clienti domestici con un contratto di fornitura di gas naturale appartenenti che appartengano ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro, oppure ad un nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; in entrambi i casi devono avere un misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del misuratore è collegata alla quantità di gas che può essere trasportata in un punto di fornitura e distingue le utenza domestiche da quelle di tipo industriale o commerciale. Questo parametro viene verificato dal distributore).

La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali (clienti domestici indiretti).

La domanda per accedere a questa agevolazione va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane), utilizzando gli appositi moduli.

Ogni nucleo famigliare che abbia i requisiti può richiedere per disagio economico sia il bonus per la fornitura elettrica che per la fornitura gas. 

Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione.

Per maggiori informazioni, visita il sito dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

Vai al sito ANCI

Reclami

Modulistica e recapiti

Scarica il modulo reclami

Puoi inviare i tuoi reclami scritti tramite i seguenti canali:

Se non utilizzi il nostro modulo, la tua comunicazione dovrà contenere i seguenti dati obbligatori:

  • il nome ed il cognome
  • l’indirizzo di fornitura
  • l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta
  • il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi)
  • il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente
  • una breve descrizione dei fatti contestati

Standard di qualità commerciale

Livelli di qualità commerciale del servizio vendita di energia elettrica

Ai sensi dell’art. 37.1, allegato A della delibera n.413/2016/R/com dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che stabilisce i livelli minimi di servizio (standard di qualità) che le aziende di vendita di energia elettrica devono garantire ai propri clienti alimentati in bassa e media tensione, di seguito riepiloghiamo i livelli specifici e generali di qualità commerciale con gli indennizzi previsti dall’ARERA per il servizio vendita energia elettrica e il grado di rispetto di tali standard da parte di AVVENIRE GREEN ENERGY SRL nell’anno 2020.

Anno 2020

Livelli generali di qualità commerciale registrati

IndicatoreTipologia di utenzaCasi ricevutiRisposte entro lo standard [%]Risposte oltre lo standard [%]
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazione inviate entro 30 gg solari (95%)BT domestici (libero)3100%0%
BT domestici (tutela)0
BT non domestici (libero)2100%0%
BT non domestici (tutela)0
MT (libero)2100%0%
Multisito elettricità0

Livelli specifici di qualità commerciale registrati

IndicatoreTipologia di utenzaCasi ricevutiRisposte entro lo standard [%]
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti (30 gg)BT domestici (libero)0
BT domestici (tutela)0
BT non domestici (libero)0
BT non domestici (tutela)0
MT (libero)0
Multisito elettricità0
Tempo massimo di rettifica di fatturazione (60/90 gg)BT domestici (libero)0
BT domestici (tutela)0
BT non domestici (libero)3100%
BT non domestici (tutela)0
MT (libero)1100%
Multisito elettricità0
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione (20 gg)BT domestici (libero)0
BT domestici (tutela)0
BT non domestici (libero)0
BT non domestici (tutela)0
MT (libero)0
Multisito elettricità0

Il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità comporta un indennizzo in favore del Cliente:

  • oltre lo standard specifico, ma entro un tempo doppio: € 25,00
  • oltre un tempo doppio rispetto allo standard specifico, ma entro un tempo triplo: € 50,00
  • oltre un tempo triplo rispetto alla standard specifico: € 75,00

Livelli di qualità commerciale del servizio vendita di gas naturale

Ai sensi dell’art. 37.1, allegato A della delibera n.413/2016/R/com dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) che stabilisce i livelli minimi di servizio (standard di qualità) che le aziende di vendita gas devono garantire ai propri clienti alimentati in bassa pressione, di seguito riepiloghiamo i livelli specifici e generali di qualità commerciale con gli indennizzi previsti dall’ARERA per il servizio gas vendita e il grado di rispetto di tali standard da parte di AVVENIRE GREEN ENERGY SRL nell’anno 2020

Anno 2020

Livelli generali di qualità commerciale registrati

IndicatoreTipologia di utenzaCasi ricevutiRisposte entro lo standard [%]Risposte oltre lo standard [%]
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazione inviate entro 30 gg solari (95%)BP domestico (tutela)0
BP domestico (libero)0
BP condominio uso domestico (tutela)0
BP condominio uso domestico (libero)0
BP attività di servizio pubblico (libero)0
BP usi diversi (libero)1100%0%
Multisito gas0

Livelli specifici di qualità commerciale registrati

IndicatoreTipologia di utenzaCasi ricevutiRisposte entro lo standard [%]
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti (30 gg)BP domestico (tutela)0
BP domestico (libero)0
BP condominio uso domestico (tutela)0
BP condominio uso domestico (libero)0
BP attività di servizio pubblico (libero)0
BP usi diversi (libero)0
Multisito gas0
Tempo massimo di rettifica di fatturazione (60/90 gg)BP domestico (tutela)0
BP domestico (libero)1100%
BP condominio uso domestico (tutela)0
BP condominio uso domestico (libero)0
BP attività di servizio pubblico (libero)0
BP usi diversi (libero)2100%
Multisito gas0
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione (20 gg)BP domestico (tutela)0
BP domestico (libero)0
BP condominio uso domestico (tutela)0
BP condominio uso domestico (libero)0
BP attività di servizio pubblico (libero)0
BP usi diversi (libero)0
Multisito gas0

Il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità comporta un indennizzo in favore del Cliente:

  • oltre lo standard specifico, ma entro un tempo doppio: € 25,00
  • oltre un tempo doppio rispetto allo standard specifico, ma entro un tempo triplo: € 50,00
  • oltre un tempo triplo rispetto alla standard specifico: € 75,00

Conciliazione

Link e indirizzi utili

Per informazioni ed accesso al Servizio Conciliazione introdotto dall’Autorità con delibera 260/2012/E/com puoi consultare il sito dell’ARERA.


Per inoltrare inviti alla procedura di Negoziazione Assistita:

xxxxxxxxx


Gli Organismi di mediazione e le Camere di Commercio che intendano inviare un invito per esperire un tentativo di mediazione possono utilizzare i seguenti indirizzi:

xxxxxxxxx

Per la risoluzione delle problematiche relative al contratto di fornitura, i clienti hanno a disposizione strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie definite Alternative Dispute Resolution (ADR).

Gli strumenti di ADR sono procedimenti, previsti per legge e dalla regolazione di settore, con i quali i clienti trovano una soluzione condivisa con il soggetto che eroga loro il servizio, senza necessità di ricorrere al giudice ordinario. Negli ultimi decenni il ricorso alle ADR ha vissuto un forte incremento perché si è rivelato essere veloce ed efficace nella risoluzione dei conflitti tra cliente e fornitore. Le ADR sono tra gli strumenti meno onerosi a disposizione del consumatore e presentano, talvolta, procedure gratuite.

Il 3 settembre 2015 è entrato in vigore il D. lgs. 130/2015, che recepisce la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori dettando una disciplina organica sulle ADR. Tale decreto ha modificato il Codice del Consumo (d. lgs. n. 206 del 6 settembre 2005) aggiungendo il Titolo II-bis Risoluzione extragiudiziale delle controversie e sostituendo l’art. 141 con gli articoli dal 141-bis al 141-decies.

Il 5 maggio 2016, con la delibera 209/2016/E/com l’ARERA ha adottato il Testo Integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’AREREA – Testo Integrato Conciliazione (TICO). Il provvedimento disciplina lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, prosumer o utenti finali e operatori o gestori. L’ARERA con la delibera 620/2015/E/com ha, pertanto, istituito l’elenco degli organismi ADR ai sensi dell’art. 141-decies del Codice del consumo. Il suddetto elenco aggiornato è disponibile sul sito dell’Autorità nella pagina dedicata al servizio di conciliazione.

Il cliente finale, dunque, che sia rimasto insoddisfatto della gestione del suo reclamo ovvero non abbia ricevuto risposta nei termini previsti, prima di ricorrere al giudice ordinario dovrà obbligatoriamente ricorrere – a far data dal 1° gennaio 2017 - all’esperimento di uno strumento di ADR. Il ricorso ad una procedura ADR, pertanto, si configura per il cliente finale come condizione di procedibilità dell’azione giudiziale che voglia eventualmente intraprendere.

Per il Servizio Conciliazione, è possibile presentare la domanda di conciliazione dopo aver presentato reclamo scritto all’operatore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall’invio del reclamo. E’ anche possibile attivare il Servizio in presenza di un rinvio in conciliazione disposto in sede giudiziale. Non è possibile presentare domanda di conciliazione quando, per la stessa controversia:

  • sia già stato avviato o concluso un tentativo di conciliazione
  • il Servizio Conciliazione abbia archiviato la domanda per rinuncia o mancata comparizione dell’attivante all’incontro. Tuttavia, nel caso di decesso del cliente finale, qualora non sia prodotta adeguata documentazione per la continuazione della procedura (delega degli eredi e attestazione di numero, identità e qualifica degli stessi), l’archiviazione che ne consegue permette la riproposizione della domanda da parte dei soggetti legittimati

Morosità

Energia Elettrica

Procedure di sospensione

Ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE (Allegato A alla delibera 258/2015/R/com “Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale” e s.m.i.), in caso di mancato pagamento, il Fornitore, previa comunicazione a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, ha il diritto di procedere all’attivazione della procedura di sospensione dell’erogazione di energia elettrica al punto di riconsegna.

La comunicazione, che ha valore di costituzione in mora, dovrà indicare il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della bolletta insoluta, le modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento (fax, e-mail, raccomandata a/r…), i tempi entro i quali, in costanza di mora, il Fornitore invierà al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura per morosità.

La comunicazione dovrà inoltre specificare che, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, il Fornitore richiede al Distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il Distributore competente procede a sospendere la fornitura ad eccezione del caso in cui il cliente dimostri di non essere stato in mora.

Il tempo intercorrente tra l’invio della raccomandata e l’attivazione della procedura di sospensione/riduzione della potenza per morosità sarà indicato nella raccomandata e non sarà mai inferiore a quanto previsto dal Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE. In particolare, in caso di costituzione in mora, il Cliente è tenuto al pagamento entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata o a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di consegna della comunicazione di costituzione in mora inviata tramite posta elettronica certificata al Cliente o a 20 giorni solari dalla data di costituzione in mora, nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata. In tale ultimo caso, la data di consegna al vettore postale della comunicazione di costituzione in mora non potrà essere superiore a 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della stessa, ferma restando la facoltà del Fornitore di consegnare la comunicazione al vettore postale entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di pagamento di 20 (venti) giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi. Per evitare o interrompere detta procedura è necessario che venga documentato l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia del relativo bollettino di pagamento via e-mail o a mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di sollecito. Decorsi ulteriori 3 giorni lavorativi da tale termine senza che il Cliente abbia posto rimedio alla situazione di insolvenza, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Distributore la sospensione o la riduzione della potenza della fornitura per morosità.

Nei casi di sospensione della fornitura e/o di risoluzione del Contratto, è fatto salvo il diritto del Fornitore a ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e/o di eventuale riattivazione, fermo restando il risarcimento del maggior danno. L’eventuale riattivazione richiesta dal Cliente sarà subordinata alle tempistiche del Distributore e gli oneri ad essa connessi saranno a carico del Cliente.

Qualora nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità risulti un nuovo caso di mancato pagamento entro la data di scadenza indicata nel documento di fatturazione, il Fornitore, invierà al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto e il termine ultimo entro cui questi dovrà provvedere al pagamento. Tale termine non potrà essere inferiore a 7 (sette) giorni solari dalla data di invio della relativa raccomandata ovvero, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, a 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione o, infine, a 10 (dieci) giorni solari decorrenti dall’emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. In tale ultimo caso, la data di consegna al vettore postale della comunicazione di costituzione in mora non potrà essere superiore a 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della stessa, ferma restando la facoltà del Fornitore di consegnare la comunicazione al vettore postale entro un termine non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di pagamento di 10 (dieci) giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 2 (due) giorni lavorativi. Per evitare o interrompere detta procedura è necessario che venga documentato l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia del relativo bollettino di pagamento via e-mail o a mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di sollecito. Decorsi ulteriori 2 giorni lavorativi da tale termine senza che il Cliente abbia posto rimedio alla situazione di insolvenza, il Fornitore, senza ulteriore avviso, avvalendosi dell’utente del trasporto e dispacciamento, ha facoltà di richiedere al Distributore la sospensione o la riduzione della potenza della fornitura per morosità, salva ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito dal Fornitore.

Saranno a carico del Cliente i costi dell’operazione di sospensione.

Il Cliente verrà considerato disalimentabile per morosità ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE salvo che lo stesso produca idonea documentazione al Fornitore attestante la non disalimentabilità del punto di prelievo, o che il Distributore abbia comunicato al venditore lo status di non disalimentabilità.

Indennizzi automatici

In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore delle disposizioni previste dall’ARERA per la costituzione in mora e per la richiesta di sospensione della fornitura per morosità, questo è tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti dal Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE. In particolare, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio al Cliente della comunicazione di costituzione in mora.

Il Cliente avrà altresì diritto ad un ulteriore indennizzo automatico di importo pari a 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di:

  1. mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento;
  2. mancato rispetto del termine massimo previsto dall’ARERA (riportato nell’informativa sopra) tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio;
  3. mancato rispetto del termine minimo previsto dall’ARERA (3 giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al distributore della sospensione della fornitura per morosità.

Gas naturale

Procedure di sospensione

Ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato Morosità Gas TIMG (Allegato A alla delibera ARG/gas 99/11 “Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG)” e s.m.i.), in caso di mancato pagamento, il Fornitore, previa comunicazione a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, ha il diritto di procedere all’attivazione della procedura di sospensione dell’erogazione di gas naturale al punto di riconsegna.

La comunicazione, che ha valore di costituzione in mora, dovrà indicare il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della bolletta insoluta, le modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento (fax, e-mail, raccomandata a/r…), i tempi entro i quali, in costanza di mora, il Fornitore invierà al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura per morosità.

Il tempo intercorrente tra l’invio della raccomandata e l’attivazione della procedura di sospensione per morosità sarà indicato nella raccomandata e non sarà mai inferiore a quanto previsto dal Testo Integrato Morosità Gas TIMG. In particolare, in caso di costituzione in mora, il Cliente è tenuto al pagamento entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata o a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di consegna della comunicazione di costituzione in mora inviata tramite posta elettronica certificata al Cliente o a 20 giorni solari dalla data di costituzione in mora, nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata. In tale ultimo caso, la data di consegna al vettore postale della comunicazione di costituzione in mora non potrà essere superiore a 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della stessa, ferma restando la facoltà del Fornitore di consegnare la comunicazione al vettore postale entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di pagamento di 20 (venti) giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi. Per evitare o interrompere detta procedura è necessario che venga documentato l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia del relativo bollettino di pagamento via e-mail o a mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di sollecito. Decorsi ulteriori 3 giorni lavorativi da tale termine senza che il Cliente abbia posto rimedio alla situazione di insolvenza, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità.

Nei casi di sospensione della fornitura e/o di risoluzione del Contratto, è fatto salvo il diritto del Fornitore a ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e/o di eventuale riattivazione, fermo restando il risarcimento del maggior danno. L’eventuale riattivazione richiesta dal Cliente sarà subordinata alle tempistiche del Distributore e gli oneri ad essa connessi saranno a carico del Cliente.

Qualora nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità risulti un nuovo caso di mancato pagamento entro la data di scadenza indicata nel documento di fatturazione, il Fornitore, invierà al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto e il termine ultimo entro cui questi dovrà provvedere al pagamento. Tale termine non potrà essere inferiore a 7 (sette) giorni solari dalla data di invio della relativa raccomandata ovvero, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, a 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione o, infine, a 10 (dieci) giorni solari decorrenti dall’emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. In tale ultimo caso, la data di consegna al vettore postale della comunicazione di costituzione in mora non potrà essere superiore a 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della stessa, ferma restando la facoltà del Fornitore di consegnare la comunicazione al vettore postale entro un termine non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di pagamento di 10 (dieci) giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 2 (due) giorni lavorativi. Per evitare o interrompere detta procedura è necessario che venga documentato l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia del relativo bollettino di pagamento via e-mail o a mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di sollecito. Decorsi ulteriori 2 giorni lavorativi da tale termine senza che il Cliente abbia posto rimedio alla situazione di insolvenza, il Fornitore, senza ulteriore avviso, avvalendosi dell’utente del trasporto e dispacciamento, ha facoltà di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità, salva ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito dal Fornitore.

Saranno a carico del Cliente i costi dell’operazione di sospensione.

Il Cliente verrà considerato disalimentabile per morosità ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato Morosità Gas TIMG salvo che lo stesso produca idonea documentazione al Fornitore attestante la non disalimentabilità del punto di prelievo, o che il Distributore abbia comunicato al venditore lo status di non disalimentabilità.

Indennizzi automatici

In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore delle disposizioni previste dall’ARERA per la costituzione in mora e per la richiesta di sospensione della fornitura per morosità, questo è tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti dal Testo Integrato Morosità Gas TIMG. In particolare, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità senza preventivo invio al Cliente della comunicazione di costituzione in mora.

Il Cliente avrà altresì diritto ad un ulteriore indennizzo automatico di importo pari a 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità in caso di:

  1. mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento;
  2. mancato rispetto del termine massimo previsto dall’ARERA (riportato nell’informativa sopra) tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio;
  3. mancato rispetto del termine minimo previsto dall’ARERA (3 giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al distributore della sospensione della fornitura per morosità.

Imposte

Alle normali tariffe di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica e del gas naturale va aggiunta l’imposizione fiscale, che incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali.

Imposte sull’energia elettrica

Imposte sul gas naturale

Piano Emergenza Sicurezza Sistema Elettrico nazionale (PESSE)

Per conoscere il piano salva Black Out della tua zona, puoi rivolgerti al distributore locale.

Per sapere chi è il tuo distributore locale, controlla l’informazione sulla tua bolletta oppure consulta l’elenco pubblicato sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Accertamenti della sicurezza post contatore

Modulistica

  • Allegato F/40, allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore (facsimile)
  • Allegato G/40, allegato informativo da trasmettere al cliente finale alla richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura (facsimile)
  • Allegato H/40, modulo di conferma della richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura di gas. Il cliente deve completare le informazione richiesto nel modulo, sottoscriverlo e consegnarlo al distributore
  • Allegato I/40, attestazione di corretta esecuzione dell’impianto, deve essere consegnato all'installatore che lo restituirà compilato, timbrato e firmato insieme alla relativa documentazione tecnica

L’inizio dell’erogazione del gas all’utenza è subordinato all’esito positivo dell’accertamento di conformità della documentazione di sicurezza attestante la rispondenza dell’impianto di utenza alle vigenti disposizioni. L’accertamento è di competenza delle società di distribuzione.

L’accertamento va effettuato per le richieste di attivazione o riattivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo, trasformato o modificato, a eccezione dei casi previsti dall’art. 17.2 della Delibera 40/2014/R/gas.

La modulistica deve essere compilata e sottoscritta dal cliente, dall’installatore e dall’esercente l’attività di vendita, ciascuno per le parti di propria competenza, e trasmessa alla società di distribuzione.

Il cliente finale deve:

  • compilare e firmare l’allegato H/40 ricevuto dal venditore nella sezione di propria pertinenza e far compilare e firmare l’allegato I/40 dall’installatore che ha realizzato il suo impianto di utenza
  • inviare o consegnare al recapito indicato dall’impresa distributrice la documentazione, unitamente a tutti i documenti previsti dall’allegato I/40 per la tipologia di impianto di utenza del quale è stata richiesta l’attivazione o la riattivazione

Assicurazione clienti finali

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

  1. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard;
  2. i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).

L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.

DOCUMENTI UTILI


CONTATTI DEL CIG (Comitato Italiano Gas)

numero verde: 800 929 286

email: assigas@cig.it

fax: 02 7200 1646

Prescrizione

Dal 01 marzo 2018 per le forniture di Energia Elettrica e dal 01 gennaio 2019 per le forniture del gas il cliente potrà, nei casi di ritardi nella fatturazione superiori ai due anni e per responsabilità a lui non imputabili, eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi degli ultimi 2 anni.

ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ha chiarito, coerentemente con le misure introdotte dalla Legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), che la richiesta di prescrizione si applica a tutti i corrispettivi relativi alle componenti di prezzo della fattura sia quelle fisse (inclusa la quota potenza) sia quelle variabili.

L’eccezione di prescrizione va inviata utilizzando l’apposito modulo scaricabile o disponibile in bolletta, da inviare a:

amministrazione@agreenenergy.it